Internet Cafe Manager
--> Internet Point e proroga legge antiterrorismo
Allo scadere del 2007, la maggioranza di centrosinistra ha rinnovato una
delle più controverse misure del Decreto Pisanu, quella sulla data
retention coatta, che obbliga operatori e fornitori all'identificazione
degli utenti e alla conservazione dei dati delle loro comunicazioni.
Nomi e cognomi, data e ora della connessione, delle telefonate, dei
fax, numeri e indirizzi dei coinvolti: secondo il Decreto approvato
a fine 2005, tutto, a parte il contenuto della comunicazione, andava
conservato fino a dicembre 2007. Ma ora, con l'inserimento dell'articolo
34 nel dispositivo normativo noto come milleproroghe, la scadenza
è stata spostata a dicembre 2008.
Tutti i punti d'accesso pubblici dovranno registrare dati anagrafici
ed abitudini di navigazione per qualsiasi utente.
Chiunque fornirà un accesso alla Rete, stabilisce la legge,
dovrà "identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici
offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di
accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità,
nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato
dall'utente".
I dati raccolti, tranne i contenuti delle comunicazioni, dovranno essere
a completa disposizione delle autorità giudiziarie - almeno fino
al 31 dicembre 2007. Fino a questa scadenza i titolari degli Internet
point dovranno "memorizzare e mantenere i dati relativi alla data
ed ora della comunicazione ed alla tipologia del servizio utilizzato,
abbinabili univocamente al terminale utilizzato dall'utente, esclusi
comunque i contenuti delle comunicazioni".
A quali soggetti si applica la norma?
a) i titolari o gestori di un esercizio
pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono poste
a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali
utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche (Art. 1, punto 1,
D.M. 16 agosto 2005).
In pratica si tratterebbe prevalentemente dei gestori di internet
point.
b) coloro che gestiscono terminali
self service o postazioni internet non custodite (Art. 3, punto 1, D.M.
16 agosto 2005)
c) i fornitori di accesso ad Internet
tramite i c.d. "hotspot wi-fi" ovvero le postazioni wireless
situate in aree a pubblica frequentazione (art 4 D.M. 16 agosto 2005).
Come
adeguare un internet point?
Il nostro software "Internet
Cafe Manager" è già adeguato alla nuova
legge e consente di adempiere in maniera estremamente semplice agli obblighi
di legge.
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